LA RINUNCIA ABDICATIVA AL DIRITTO DI PROPRIETA’ SU BENI IMMOBILI

a cura dell’avv. Paolo Cagliari

Il contributo analizza la pronuncia con cui le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato la configurabilità, nel nostro ordinamento, della rinuncia abdicativa al diritto di proprietà su beni immobili.

  1. La questione esaminata dalla Corte di cassazione

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono state investite, ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., della questione relativa all’ammissibilità della rinuncia abdicativa al diritto di proprietà su beni immobili, che, nella maggior parte dei casi, mira a soddisfare l’esigenza del proprietario di disfarsi di beni che comportano una gestione non solo infruttuosa, ma pure dannosa.

  1. La rinuncia alla proprietà quale esplicazione delle facoltà di godimento e di disposizione della cosa

L’art. 832 c.c. stabilisce che il diritto di proprietà consente di godere e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo.

La facoltà di godimento attribuisce al proprietario il potere di scegliere la destinazione economica da imprimere alla cosa e di utilizzarla in modo oggettivamente apprezzabile, onde consentire di dare attuazione al proprio interesse patrimoniale, nel rispetto dei limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento.

Il proprietario è parimenti legittimato a trasferire la proprietà a un altro soggetto, al fine di realizzarne il valore, ferma restando la possibilità che il trasferimento avvenga addirittura in assenza di corrispettivo (com’è a dirsi nel caso della donazione): l’idoneità di una cosa a formare oggetto del diritto di proprietà implica, dunque, che essa possa essere trasferita a terzi, ovvero scambiata con altre cose.

Poiché l’essenza del diritto di proprietà consiste, da un lato, nel legame di appartenenza del bene e, dall’altro lato, nel suo apprezzabile valore economico, se le facoltà di godere e di disporre della cosa risultano annullate e non residua alcuna utilità patrimoniale per il proprietario, a venire meno è la medesima proprietà.

Così, la rinuncia abdicativa alla proprietà si inscrive nello statuto stesso del diritto, quale espressione del potere di disposizione e di godimento della cosa che lo connota, non ponendosi in contrasto con alcuna norma di legge, non essendo sanciti al riguardo limiti o divieti di sorta.

L’art. 42, comma 2, Cost., infatti, impone alla legge di riconoscere e garantire la proprietà privata, determinandone i modi di acquisto, di godimento e i limiti, allo scopo di assicurare la sua funzione sociale in correlazione con l’art. 2 Cost.; in assenza di un espresso precetto normativo che contempli un dovere di essere e di restare proprietario per motivi di interesse generale, un tale obbligo non è predicabile, né sussiste un generale potere-dovere del proprietario di esercitare le sue facoltà in maniera funzionale al sistema socio-economico, giacché il godimento del bene resta forma di esercizio del diritto di proprietà per il soddisfacimento di un interesse patrimoniale del titolare, dallo stesso disponibile.

  1. La causa e la meritevolezza della rinuncia

La rinuncia alla proprietà immobiliare si configura come atto essenzialmente unilaterale, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto.

L’unilateralità e il carattere non recettizio dell’atto di rinuncia abdicativa sono conseguenze dell’interesse individuale che esso realizza.

Trattandosi di atto unilaterale diretto a estinguere un diritto patrimoniale, quale modalità di esercizio della facoltà di disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo accordata dall’art. 832 c.c. e non soggetta dalla legge ad alcun limite di scopo, come pure sarebbe consentito dall’art. 42, comma 2, Cost., l’unico interesse e l’unico intento che hanno rilievo giuridico sono quelli dell’autore della dichiarazione di rinuncia.

In questo senso, la rinuncia alla proprietà immobiliare trova causa in sé stessa, sicché non può nemmeno reputarsi ammissibile una verifica giudiziale della meritevolezza o della liceità della causa dell’atto, che preluda a una tutela demolitoria contro gli abusi dei quali siano rimasti vittime terzi interessati per la salvaguardia di scopi generali e di ragioni di efficienza economica (ferma restando la possibilità per i creditori del rinunziante di proporre un’azione revocatoria per domandare che sia dichiarato inefficace nei loro confronti l’atto abdicativo di rinuncia).

Sotto un profilo formale, l’applicazione diretta, da parte del giudice, del principio della funzione sociale ex art. 42, comma 2, Cost., quale norma imperativa espressiva di una regola di validità cui la rinuncia alla proprietà immobiliare debba sottostare, è preclusa dalla riserva di legge che condiziona la determinazione dei modi di acquisto, di godimento e dei limiti del diritto di proprietà, potendo solo il legislatore escludere o circoscrivere l’ammissibilità della rinuncia.

Sotto un profilo sostanziale, osta a ritenere che la rinuncia alla proprietà immobiliare possa realizzare un contrasto con l’art. 42, comma 2, Cost. la considerazione per cui tale norma non implica un dovere di essere e di restare proprietario per motivi di interesse generale.

Consistendo la rinuncia abdicativa alla proprietà in un atto di esercizio del dominio diretto a realizzare l’interesse patrimoniale protetto dalla relazione assoluta tra soggetto e bene, essa non si presta a un impiego come strumento diretto a eludere norme imperative per ottenere un risultato vietato dalla legge, né può pensarsi finalizzata esclusivamente al perseguimento di scopi riprovevoli e antisociali.

Da questo punto di vista, la rinuncia abdicativa non si presta a configurare un abuso del diritto.

Per dirsi non conforme al contenuto stesso della proprietà, infatti, dovrebbe trattarsi di atto non riconducibile all’astratta possibilità di soddisfare i bisogni del dominus e, cioè, non orientato a realizzare alcun concreto e apprezzabile interesse del titolare verso il bene, comunque consistente nella scelta della sua destinazione.

Quello che la rinuncia esprime è l’interesse a disfarsi della proprietà, cioè il disinteresse a mantenere la titolarità del bene, mentre l’eventuale abuso insito nella rinuncia supporrebbe un esercizio della facoltà proprietaria diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non consentito.

  1. L’acquisto del bene da parte dello Stato

Mentre per i beni mobili la derelizione comporta la perdita della proprietà e il suo acquisto a titolo originario in capo all’occupante (art. 923 c.c.), una tale fattispecie estintiva ed eventualmente acquisitiva della proprietà non può estendersi ai beni immobili, stanti i vincoli formali prescritti dagli artt. 1350 e 2643 c.c., in virtù dei quali, per la rinuncia alla proprietà immobiliare e al fine del prodursi dell’effetto abdicativo, non basta il comportamento materiale dell’abbandono (quand’anche accompagnato dall’animus derelinquendi), ma occorre comunque il compimento di un atto dispositivo.

La dichiarazione di rinuncia, pur non dovendo essere rivolta a un determinato soggetto affinché ne abbia conoscenza (anche se interessato alla rinuncia), va, quindi, manifestata, perché produca il suo effetto, mediante atto pubblico o scrittura privata e va trascritta ai fini della sua opponibilità (dovendosi invece escludere che la trascrizione abbia efficacia costitutiva o svolga la funzione tipica di dirimere i conflitti tra più acquirenti a titolo derivativo dal medesimo dante causa sottesa alla regola dettata dall’art. 2644 c.c.).

Effetto essenziale e immediato dell’atto unilaterale e non recettizio di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare è la dismissione del diritto dalla sfera giuridica del titolare: l’atto di rinuncia alla proprietà di un immobile non è causalmente rivolto alla costituzione di un nuovo rapporto giuridico in cui la titolarità del bene è attribuita all’amministrazione statale, sicché lo Stato diventa proprietario, ai sensi dell’art. 827 c.c., dopo che è venuta meno la precedente relazione di attribuzione tra il soggetto e la situazione giuridica di proprietà.

L’acquisizione al patrimonio disponibile dello Stato, pertanto, trova il proprio titolo costitutivo nella vacanza (e non nella rinuncia).

Poiché l’acquisto a titolo originario al patrimonio disponibile statale ai sensi dell’art. 827 c.c. (di per sé non ostativo alla permanenza dei diritti reali di godimento o di garanzia gravanti sull’immobile precedentemente trascritti o iscritti), in presenza di una situazione di vacanza del bene, costituisce effetto riflesso, ma legislativamente automatico, della rinuncia abdicativa, la trascrizione a favore dello Stato si spiega con l’opportunità di segnalare la vicenda acquisitiva sia ai fini dell’operatività del principio di continuità, sia per tutelare l’affidamento dei terzi.

La previsione dell’attribuzione al patrimonio disponibile statale degli immobili vacanti fa da contraltare al potere di disporre mediante rinunzia del proprietario, ove questi non tragga alcuna utilità economica dal bene, attraverso l’espressione di un consenso preventivo ex lege all’acquisto nell’ambito della proprietà pubblica, come espressione della sovranità dello Stato.

L’acquisto dello Stato, peraltro, non è subordinato a una fase valutativa circa la convenienza dell’acquisizione dell’immobile al patrimonio pubblico (sicché la validità della rinuncia idonea a provocare quella situazione di vacanza presupposta dalla legge ai fini dell’acquisizione del bene al patrimonio pubblico non è condizionata al fatto che l’acquisto dell’immobile sia non inutile, ovvero conveniente, per lo Stato, in base al suo valore economico), né a un controllo di meritevolezza sotto il profilo causale, diretto a cautelare l’amministrazione dall’eventualità di un atto abdicativo unicamente diretto a fare ricadere su di essa la responsabilità dei danni provocati dall’immobile (il quale versi in condizioni di dissesto idrogeologico, o sia inquinato, o anche soltanto diruto o pericolante), oppure a provocare l’estinzione per confusione delle obbligazioni di diritto pubblico (tra le quali, in particolare, quelle tributarie), che vedono creditore lo Stato.

Non vi è, pertanto, una soggezione del rinunciante a un diritto potestativo dell’amministrazione statale, esercitabile mediante manifestazione unilaterale della volontà di impedirgli di escludere il bene dal suo patrimonio e di aderire all’effetto dell’ingresso dell’immobile in quello pubblico.

Lo Stato, d’altra parte, diviene vincolato propter rem per i soli obblighi gestori sorti dopo la rinuncia, mentre le responsabilità (anche di carattere risarcitorio) sorte anteriormente restano a carico del rinunciante: anche per questa ragione, l’incidenza della responsabilità per i danni recati a terzi dalla cosa non costituisce un limite alla facoltà di disporne rinunziandovi e non addossa al proprietario il dovere di rimanere tale.

  1. I principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite

La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall’art. 832 c.c., realizzatrice dell’interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l’effetto riflesso dell’acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell’art. 827 c.c., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene. Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare trova causa e, quindi, anche riscontro della meritevolezza dell’interesse perseguito, in sé stessa e non nell’adesione di un altro contraente.

Allorché la rinuncia alla proprietà immobiliare, quale atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario funzionalmente diretto alla perdita del diritto, appaia animata da un fine egoistico, non può configurarsi un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell’art. 42, comma 2, Cost., o di nullità per illiceità della causa o del motivo da parte del giudice: sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perché non può ricavarsi dall’art. 42, comma 2, Cost., un dovere di essere e di restare proprietario per motivi di interesse generale. Inoltre, esprimendo la rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile essenzialmente l’interesse negativo del proprietario a disfarsi delle titolarità del bene, non è configurabile un abuso di tale atto di esercizio della facoltà dominicale di disposizione diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato.

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